la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' del programma
 
   1. La regione Piemonte partecipa  al  "Programma  Ouverture.  Rete
Est/Ovest  di  regioni e citta'" finanziato dalla Comunita' Economica
Europea,  ai  sensi  dell'art.  10  del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale  -  F.E.S.R.  -, e ne assume la finalita' di promuovere una
rete fra regioni  e  citta'  della  Comunita'  per  lo  sviluppo  dei
rapporti   economici   con   i  paesi  dell'Europa  centro-orientale,
attraverso il contestuale recupero delle aree di declino  industriale
presenti nelle regioni occidentali.
   2.  Il Programma, di durata triennale, affida la sua realizzazione
ad un Comitato di Direzione costituito dalle regioni partecipanti. Il
Comitato cura la presentazione, alla Comunita' Economica Europea,  di
richieste di finanziamento a favore di progetti in materia di:
     a) sviluppo delle piccole e medie imprese;
     b) sviluppo del commercio internazionale;
     c) formazione professionale, manageriale e sull'ambiente;
     d)  cooperazione  industriale  internazionale  anche  tramite la
creazione di centri di scambio di tecnologie.