la seguente legge: Art. 1. Finalita' del programma 1. La regione Piemonte partecipa al "Programma Ouverture. Rete Est/Ovest di regioni e citta'" finanziato dalla Comunita' Economica Europea, ai sensi dell'art. 10 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R. -, e ne assume la finalita' di promuovere una rete fra regioni e citta' della Comunita' per lo sviluppo dei rapporti economici con i paesi dell'Europa centro-orientale, attraverso il contestuale recupero delle aree di declino industriale presenti nelle regioni occidentali. 2. Il Programma, di durata triennale, affida la sua realizzazione ad un Comitato di Direzione costituito dalle regioni partecipanti. Il Comitato cura la presentazione, alla Comunita' Economica Europea, di richieste di finanziamento a favore di progetti in materia di: a) sviluppo delle piccole e medie imprese; b) sviluppo del commercio internazionale; c) formazione professionale, manageriale e sull'ambiente; d) cooperazione industriale internazionale anche tramite la creazione di centri di scambio di tecnologie.